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1. La tassazione fiscale degli ETF

Gli ETF sono una particolare tipologia di Organismi d’Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) indicizzati, o, più semplicemente, di fondi a gestione passiva, quotati su un mercato regolamentato (Borsa).
Sottostanno, pertanto, al regime fiscale applicato agli OICR, a quelli di diritto estero conformi alle direttive comunitarie (UCITS), nel caso italiano, giacché tutti e 20 gli ETF quotati ad oggi sulla Borsa di Milano sono fondi di tipo estero armonizzato.
Il fatto che le quote di questi ETF siano negoziate in continua su una Borsa Valori, però, ha reso necessaria, ai fini della tassazione, una suddivisione dei potenziali proventi derivanti dalla loro compravendita.
I prezzi d’acquisto e di vendita di un ETF, infatti, molto raramente potranno trovarsi a coincidere con il suo valore netto pro quota (NAV), calcolato soltanto alla chiusura di tutti i mercati, dove i titoli componenti l’indice di riferimento del fondo sono quotati (per gli ETF di Lyxor AM, invece, il NAV è computato sulla base delle aperture del giorno seguente).
Sono state, così, definite due tipologie di redditi: il Reddito di Capitale e il Reddito Diverso.

... per l'investitore privato

Il Reddito di Capitale è determinato dalla differenza tra il valore del NAV al momento della vendita dell’ETF ed il NAV rilevato all’acquisto di quelle stesse quote.
Nel caso in cui la suddetta operazione è eseguita nella medesima giornata, il risultato è chiaramente pari a zero. Se, altrimenti, le quote sono frutto d’investimenti effettuati nell’arco di più giorni, si procede al calcolo della media ponderata per il numero di quote dei rispettivi NAV.
Quando l’ETF prevede una distribuzione di proventi periodici, inoltre, i dividendi contribuiscono alla generazione del Reddito di Capitale. Entrambi i redditi sono tassati a titolo d’imposta al 12,5% direttamente dall’intermediario, se l’investitore ha optato per il regime di Risparmio Amministrato.
Il Reddito Diverso è dato dalle plusvalenze o minusvalenze generate dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo d’acquisto dell’ETF. Come nel caso precedente, se la posizione dell’investitore è frutto di molteplici operazioni ed è liquidata in un’unica soluzione, si procede al calcolo di un prezzo d’acquisto medio ponderato per il numero di quote in possesso. Al Reddito Diverso, se l’investitore si è avvalso del regime di Risparmio Amministrato, l’intermediario applica un’imposta sostitutiva del 12,5%.
n.b. Un avvocato specializzato in legge finanziaria ha recentemente sollevato l'ipotesi che anche le commissioni di intermediazione debbano rientrare tra i redditi diversi.

L’esempio seguente aiuterà a chiarire meglio i criteri sopra descritti:

- dato il Reddito di Capitale dalla seguente formula: RC = NAV2-NAV1, ove NAV2 e NAV1 sono i valori NAV, rispettivamente al momento della vendita ed a quello dell'acquisto;
- dato il Reddito Diverso dalla formula: RD = (P2-P1) - (NAV2-NAV1), ove P2 e P1 sono i prezzi, rispettivamente al momento della vendita ed a quello dell'acquisto;

se oggi compro una quota di ETF a €30 (P1), con NAV (NAV1) del giorno pari a €30,20
e la vendo domani a €31 (P2), con NAV (NAV2) del giorno pari a €30,90
il Reddito di Capitale sarà pari a €30,90-€30,20=€0,70
ed il Reddito Diverso pari a (€31-€30)-(€30,90-€30,20)=€0,30

... per l’investitore istituzionale

Se l’investitore non è un cliente retail, come sin qui ipotizzato, ma è un fondo comune di diritto italiano, tutti i Redditi di Capitale dell’ETF contribuiscono al rendimento della gestione e non sono sottoposti né a ritenute né ad imposte sostitutive, poiché il fondo stesso sarà poi tassato con un’imposta sostitutiva del 12,5%.
Il fondo italiano è lordista: i Redditi Diversi (le plusvalenze) concorrono a formare il risultato della gestione, cui sarà applicata un’imposta sostitutiva del 12,5% a titolo d’imposta.

Note

È importante segnalare che, eventuali minusvalenze originate dai Redditi Diversi possono essere compensate con le plusvalenze realizzate negli anni successivi, non oltre il quarto, ma non possono essere bilanciate con i proventi derivanti dai Redditi di Capitale.
Infine, è utile ricordare che, in caso di successione (di morte) o donazione, le quote di ETF possono essere trasferite a favore del coniuge, di un parente in linea retta (persone in discendenza diretta: genitori/figli, nonni/nipoti, etc.) o di altri parenti fino al quarto grado, senza alcuna tassazione, se l’importo non supera €180.759,91 euro. (da Bloomberg Investimenti, di Marco Ciatto)

Se l'ETF non è armonizzato

Tutti gli ETF quotati al di fuori dei mercati europei (USA, per esempio) sono OICR non-armonizzati, ma anche alcuni ETF quotati su certe Borse europee non rispettano le direttive comunitarie (UCITS).

L'investitore privato italiano, che abbia optato per il regime di risparmio amministrato, in entrambe i casi potrà liberamente acquistare le quote di questi fondi, tuttavia, deve tener presente che gli eventuali Redditi di Capitale che dovesse conseguire saranno tassati secondo la propria aliquota progressiva IRPEF (che può arrivare sino al 46%) e dovranno obbligatoriamente essere riportati sul modello UNICO.
L'intermediario, quindi, applicherà una ritenuta fiscale del 12,5% sul capital gain a solo titolo d'acconto.

I Redditi Diversi, invece, saranno tassati dall'intermediario, come nel caso degli ETF armonizzati, con una ritenuta a titolo d'imposta del 12,5%.

Per sapere se uno specifico ETF quotato in una Borsa europea è armonizzato, basta fare la ricerca del fondo nel menù "ETF" tramite lo strumento "ETF FINDER"; l'informazione è riportata all'interno della scheda.
Per fare una ricerca degli ETF non-armonizzati, una volta entrati nel menù "ETF", si selezioni "EUROPA" nel menù di sinistra (comparirà nel browser l'url: http://www.etfplus.net/etf_eu.php ) e quindi, più sotto, nello strumento "ETF SELECTOR" si spunti la voce "NO" nella cella "Armonizzato".

2. La tassazione fiscale degli ETC

Gli ETC sono una sorta di zero coupon note, non sono OICR, e fiscalmente sono trattati come "strumenti derivati", quindi, per un investitore privato italiano, tassati con una sola aliquota del 12,5% sul capital gain derivante dalla differenza dei prezzi di vendita e acquisto;
nessun reddito da riportare nei modelli UNICO/730, plusvalenze compensabili con minusvalenze pregresse. Gli ETC, non essendo OICR non possono essere definiti fondi armonizzati, ma rientrano nella categoria degli strumenti impiegabili in fondi/gestioni armonizzati.
Quanto sopra è il parere espresso dallo studio legale Allen & Overy e/o dagli emittenti degli stessi ETC, e non risulta nessuna interrogazione o decisione del CESR che metta in dubbio o neghi le suddette affermazioni.



 


 
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